[A] Sul riparto dell’onere probatorio in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. [B] Sulla deroga prevista, in tema di appalti pubblici, dall’art. 37, co. 5 del d.lgs. 163/2006 al principio secondo cui la società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali risponde per le obbligazioni sociali soltanto con il proprio patrimonio e non sussiste la responsabilità solidale delle consorziate. [C] Sulla facoltà per il creditore di chiedere l’accertamento del credito, ed anche degli interessi moratori dovutigli, e la condanna del debitore sottoposto a concordato preventivo.
SENTENZA N. ****
[A] Giova premettere che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell’opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell’onere della prova, come enucleabili dal disposto dell’art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a p...